Bruxelles 18 novembre 2020

Nota all’attenzione del sig. Johannes Hahn,

Commissario incaricato del Bilancio e delle Risorse Umane

Oggetto: applicazione dei benefici dell’articolo 50 dello Statuto all’ex Direttore generale dell’OLAF

È con stupore, per non dire costernazione, che moltissimi colleghi si sono rivolti a noi a seguito della decisione della Commissione dell’11 novembre u.s. che ha concesso a partire dal 1º dicembre p.v., i benefici dell’articolo 50 dello Statuto, al Sig. Kessler ex Direttore generale dell’Ufficio Antifrode (OLAF), attualmente assegnato ad un posto di consigliere presso la DG BUDG.

I colleghi hanno inteso attirare la mia attenzione sul fatto che si tratta della prima volta dopo molti anni che la Commissione decide di applicare questa procedura che, a quanto mi risulta, non è mai stata utilizzata dalla Commissione Juncker.

Pertanto, una siffatta decisione è effettivamente sorprendente sotto diversi profili senza dimenticare le reazioni mediatiche e politiche che non mancherà di suscitare.

Polemiche e attacchi ancora più prevedibili tenuto conto, da un lato, dei compiti del Direttore generale dell’OLAF, svolti in passato dal sig. Kessler, in un contesto particolarmente carotico che ha caratterizzato la fine del suo mandato; dall’altro lato, del suo precedente distacco nell’interesse del servizio quale Direttore dell’Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli e, infine, della gravità del contenzioso che ha aperto nei confronti della nostra istituzione in merito alla decisione della Commissione di revocare la sua immunità su richiesta del pubblico ministero belga.

A questo proposito, teniamo nuovamente a rallegrarci della nomina del signor Itala come nuovo Direttore generale dell’OLAF. Nomina che ha permesso di porre fine alle polemiche e tensioni estremamente deleterie con la Commissione di Controllo del PE, con il Parlamento Europeo e con il comitato di vigilanza dell’OLAF, che avevano pesantemente caratterizzato il mandato del sig. Kessler.

Conflitti tra il sig. Kessler e il comitato di vigilanza dell’OLAF che avevano finanche provocato una risoluzione molto critica del Parlamento europeo, con pesanti conseguenze per i nostri colleghi assegnati presso la segreteria di tale comitato chiamati ad adempiere le loro mansioni in condizioni davvero impossibili. Talmente gravi da avermi indotto a reagire con fermezza rivolgendomi in un primo tempo alla vice presidente Georgieva (leggi), e successivamente al Commissario Oettinger, ( leggi), suscitando una reazione polemica del sig. Kessler.

Conflitti e polemiche talmente acuti che la stampa non aveva esitato a qualificarli di vera e propria « battaglia istituzionale » ( Eu logos)

Polemiche che saranno senza dubbio rilanciate dalla decisione di concedere al sig. Kessler il beneficio dell’articolo 50 dello Statuto.

Le critiche da sempre suscitate dell’applicazione dell’articolo 50

Giova ricordare che il ricorso all’articolo 50 ha suscitato in passato critiche feroci tanto da parte delle autorità di controllo, del Parlamento europeo, della stampa e non da ultimo della rappresentanza del personale.

Tali critiche vertevano tanto sulle motivazioni quanto sui costi rilevanti derivanti da tale misura, tenuto conto dell’importanza delle indennità di buonuscita da versare alla luce dell’allegato IV dello Statuto calcolate sulle retribuzioni dei colleghi AD14-AD16 cui questa misura può essere applicata. 2.

A titolo di esempio, le relazioni dei comitati degli esperti indipendenti del Parlamento europeo che avevano contribuito alle dimissioni della Commissione Santer avevano già espresso critiche molto precise in merito alla decisione della Commissione di concedere i benefici generosamente offerti dall’articolo 50, laddove l’istituzione avrebbe piuttosto dovuto aver ricorso a ben altre procedure per verificare le eventuali responsabilità dei colleghi. Parimenti, in altri casi, era stato denunciato che la concessione dell’articolo 50 era stata un atto di nepotismo e uno scandaloso e onerosissimo « benservito » a spese del contribuente europeo.

È proprio per evitare siffatte polemiche che la Commissione aveva confermato aver rinunciato ad utilizzare l’articolo 50 motivando la sua decisione alla luce dei costi rilevanti derivanti, delle critiche su tale uso del denaro pubblico e sulle conseguenze oltremodo deleterie per la reputazione della nostra istituzione e della nostra funzione pubblica.

La natura dell’incarico di Direttore generale dell’OLAF

Tali considerazioni sono tanto più pertinenti tenuto conto del carattere estremamente sensibile di qualsiasi misura che riguardi il Direttore generale dell’OLAF o un collega che abbia svolto tali compiti in passato.

In tali casi, per qualsiasi decisione amministrativa che esuli dall’ordinaria amministrazione, come è indiscutibilmente il caso per la concessione del beneficio di cui all’articolo 50, è necessaria una motivazione particolarmente chiara e convincente, anzitutto per dissipare il benché minimo dubbio in merito alle ragioni alla base di tale decisione.

Al fine di valutare le ricadute politiche e mediatiche che possono derivare più specificamente dalla concessione dell’articolo 50 al sig. Kessler, non bisogna dimenticare che tale decisione si inserisce in un contesto già pesantemente polemico e molto ampiamente mediatizzato (Euractiv;Politico:28/07/2017;23/07/2016;27/05/2016;10/03/2016;Observer, le Monde;Liberazione;Midi-Pyrénées che occorre ricordare brevemente qui di seguito.

Ciò senza per nulla mettere in discussione o pronunciarsi sulle qualità, sulle scelte professionali e sulle ambizioni professionali del nostro collega.

Il contenzioso in corso tra il signor Kessler e la Commissione

Ricordo che, nel 2014 nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’ex commissario Dali, il pubblico ministero belga aveva trasmesso alla Commissione una richiesta di revoca dell’immunità riguardante il sig. Kessler in qualità di imputato, sulla base di indizi di un’intercettazione telefonica illegale e penalmente sanzionabile in Belgio con una pena di due anni di reclusione.

Da un lato, inutile confermare, che, nell’ambito di tale procedimento penale, a quanto mi consta, sempre in corso, il sig. Kessler gode pienamente della presunzione di innocenza.

Dall’altro, quando il 2 marzo 2016 la Commissione aveva infine accolto tale richiesta, il sig. Kessler aveva immediatamente presentato un ricorso al Tribunale dell’UE per contestare la decisione della Commissione. Il ricorso contestava in particolare che tale decisione era, non solo inficiata da numerosi gravi vizi, ma anche che ledeva l’indipendenza e il buon funzionamento dell’OLAF e, alla luce dei compiti d’indagine dell’OLAF, anche la tutela del bilancio dell’UE.

Si tratta di aspetti talmente importanti che vanno ampiamente al di là della causa in questione.

Dopo una prima sentenza del Tribunale dell’UE del 24 ottobre 2018, che conferma il diritto del sig. Kessler ad essere sentito ( causa T-29/17), successivamente annullata da una sentenza della Corte in data 18 giugno 2020 ( causa C-831/18 P), attendiamo la sentenza nel merito dinanzi al giudice del rinvio.

Tuttavia, va osservato che, respingendo la domanda di sospensiva presentata dal sig. Kessler, con ordinanza del 20 luglio 2016, il Presidente del Tribunale dell’Unione ha già confermato che la protezione dello status specifico di Direttore generale dell’OLAF richiesta dal sig. Kessler:

« (…) Equivarrebbe ad attribuirgli un’impunità per qualsiasi atto commesso nell’esercizio delle sue funzioni, senza che egli possa mai essere perseguito dalle autorità giudiziarie nazionali. Orbene, senza entrare nell’esame del fumus boni iuris, tale tesi non può manifestamente essere accolta. Infatti, da un lato, il ricorrente non può ragionevolmente esigere il mantenimento della sua immunità di giurisdizione per ragioni puramente statutarie e di principio, mentre egli stesso ha espressamente ammesso che tale immunità esisteva nel solo interesse delle istituzioni dell’Unione e mirava soltanto ad evitare che fossero frapposti ostacoli al buon funzionamento di queste ultime (…) » (causa T-251/16 R) » causa R).

Comunque sia una decisione definitiva del giudice comunitario è tanto più importante tenuto conto delle questioni di principio alla base del ricorso presentato dal Sig. Kessler ed anche della gravità delle contestazioni formulate nei confronti della nostra istituzione.

Così, non posso che sperare che il sig. Kessler non rinunci al suo ricorso come appena avvenuto il 22 settembre u.s. per un altro ricorso vertente sulla stessa decisione della Commissione del 2 marzo 2016 relativa alla domanda di revoca dell’immunità di giurisdizione che lo riguarda ( T-251/16).

Le polemiche in occasione della fine del mandato del sig. Kessler quale direttore generale dell’OLAF e il suo comando nell’interesse del servizio presso l’Agenzia italiana delle dogane e monopoli

Nel ottobre 2017 il sig. Kessler aveva infine rassegnato le dimissioni dalle sue funzioni di Direttore generale dell’OLAF prima della fine del suo mandato ed era stato conseguentemente trasferito alla DG BUDG su un posto di consigliere appositamente creato per lui.

Era stato però immediatamente distaccato nell’interesse del servizio come Direttore dell’Agenzia italiana delle dogane e monopoli con la simultanea soppressione del posto di consigliere appena creato.

Tali decisioni avevano suscitato nuove polemiche.

Le critiche vertevano, in particolare, sulla decisione della Commissione di concedere al sig. Kessler il beneficio del comando nell’interesse del servizio, il che gli aveva non solo permesso di sperare di acquisire l’anzianità di servizio di 10 anni necessaria per la concessione della pensione minima comunitaria, ma aveva anche imposto al bilancio comunitario di pagare la differenza tra lo stipendio di funzionario AD 16 e gli emolumenti percepiti come Direttore dell’Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli.

Le reazioni politiche erano state feroci (il Dolomiti ).

È sufficiente ricordare che la sig.ra Ingebor Graessle, all’epoca presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento Europeo (Cocobu), era giunta ad affermare che mediante tali decisioni:

« La commissione vuole assicurarsi che Kessler non apra la bocca per dieci anni! » (Spiegel)

(…) Al pari di quelle del personale e dei suoi rappresentanti

A titolo di esempio, i nostri colleghi della FPE avevano denunciato che: Leggere

“Il successo della manovra dovrebbe consentire al sig. Kessler di raggiungere i 10 anni di servizio, che danno diritto, come ciascuno sa, ad una pensione minima di funzionario europeo« , interrogandosi in merito « tanto sulla dimensione etica quanto giuridica di tale sorprendente successione di decisioni, che pone con una singolare acutezza la questione di un potenziale conflitto di interessi e maltratta il diritto della funzione pubblica europea » chiedendosi se tale decisione “non fosse un vero e proprio sviamento di procedura” Osservando altresì che era lecito chiedersi “quale esempio l’Istituzione fornisce al personale nel suo complesso e in particolare ai quelli inquadrati nel livelli inferiori”.

Qualche mese più tardi, il nuovo governo italiano aveva deciso di ritirare al sig. Kessler il suo mandato di Direttore dell’Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli. Il sig. Kessler aveva allora chiesto la sua reintegrazione nei ranghi della magistratura italiana in qualità di sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bolzano.

Il ritorno fugace del sig. Kessler nei ranghi della magistratura italiana aveva prodotto nuove polemiche

A titolo di esempio, in suo articolo, il procuratore di Bolzano della Corte dei conti ( leggere)   aveva qualificato il signor Kessler del titolo di  » Il comandato  » denunciando che si era trattato del « primo dirigente europeo essere stato il primo dirigente di un’Istituzione europea a svolgere funzioni di pubblico ministero in Italia”.

Sottolineando che tale ritorno fugace nei ranghi della magistratura italiana avrebbe mirato unicamente a soddisfare la condizione di ammissibilità per presentare la sua candidatura al posto di Procuratore europeo. Candidatura che sarebbe stata effettivamente presentata dal ma senza successo dal sig. Kessler.

Nel febbraio 2019, il sig. Kessler aveva quindi chiesto di essere reintegrato presso la Commissione, dove era stato nuovamente nominato Consigliere presso la DG BUDG. In una sua intervista aveva indicato che sarebbe stato incaricato di occuparsi di problematiche molto importanti riguardanti le frodi doganali e in particolare quelle connesse ai dazi doganali per i  prodotti cinesi (Il trentino).

Si tratta delle mansioni che la Commissione ha appena deciso di sopprimere per il tramite dell’applicazione dell’articolo 50.

Orbene, tale decisione è tanto più sorprendente in quanto, anche qualora la Commissione avesse deciso di sopprimere definitivamente l’impiego connesso a tali compiti — il che sarebbe quanto meno sorprendente tenuto conto della loro importanza e che il problema delle frodi doganali è ben lungi dall’essere stato risolto -, sarebbe stato allora perfettamente possibile assegnare il sig. Kessler altre mansioni corrispondenti al suo grado.

La Commissione avrebbe così potuto continuare a beneficiare delle competenze del sig. Kessler fino al suo collocamento a riposo anziché versargli indennità di buonuscita così rilevanti senza trarne il benché minimo beneficio.

La necessità di garantire tutta la chiarezza in merito alla concessione del beneficio di cui all’articolo 50

Tenuto conto di quanto precede, condivido pienamente i timori espressi dai colleghi circa il fatto che la concessione al sig. Kessler dei benefici molto generosi offerti dall’articolo 50 dello Statuto susciterà nuove polemiche lesive, ancora una volta, della reputazione e dell’immagine della nostra istituzione e della nostra funzione pubblica europea.

Conclusione

Nessuno può negare che l’articolo 50 offra condizioni particolarmente favorevoli con un costo considerevole per il bilancio comunitario.

Nel caso di specie, « la riscoperta” dopo molti anni dell’articolo 50 consentirà di versare al nostro collega indennità di buonuscita eccedenti un importo totale di 6 mesi di stipendio di funzionario AD 16 senza che sia in alcuno modo tenuto ad adempiere una qualsivoglia mansione.

In passato, la Commissione aveva tentato di giustificare il ricorso all’articolo 50 invocando i risparmi ottenuti non dovendo più pagare futuri emolumenti ai colleghi cui l’articolo 50 era stato applicato dopo la fine del periodo coperto dal versamento delle indennità di buonuscita.

Al contrario, nel caso di specie « l’economia » ottenuta dalla Commissione corrisponde a poco più di una metà mensilità di stipendio rinunciando al servizio del nostro collega per 7 mesi versandole tali indennità — giova ripeterlo ancora una volta – senza per questo ottenere una qualsivoglia contropartita!

Al riguardo, non voglio credere e occorre smentire con fermezza le interpretazioni giuridiche secondo le quali l’applicazione dei benefici dell’articolo 50 consentirebbe al nostro collega di essere prolungato fino ai suoi 66 anni e che si tratterebbe in tal caso di indennità per un importo totale di 15 mensilità di stipendio di un funzionario AD 16!

Ciò sebbene il nostro sindacato abbia dovuto adire il Tribunale per far dichiarare l’illegittimità della decisione della Commissione (leggi) di applicare abusivamente l’articolo 42 quater dello Statuto per collocare colleghi a riposo contro la loro volontà, dall’oggi al domani e senza indennità alcuna, e ciò diversi anni prima del compimento dei 65 anni!

Non vi è chi non veda che nella fattispecie l’applicazione dell’articolo 50 al nostro collega è una decisione e un « atto di generosità » … a spese del contribuente europeo… assolutamente inspiegabile!

Salvo naturalmente immaginare — quod non — che applicando per analogia le condizioni imposte dallo Statuto per l’applicazione dell’articolo 42 quater, la Commissione abbia potuto considerare “obsolete” le competenze del sig. Kessler e che occorreva quindi separarsene in ragione « di esigenze organizzative legate all’acquisizione di nuove competenze in seno all’istituzione« .

In ogni caso, condivido pienamente i timori espressi dai colleghi in merito al fatto che l’uso del denaro pubblico per versare tali indennità di buonuscita sarà particolarmente criticato tenuto conto dei sacrifici imposti attualmente ai cittadini europei. Questo nello stesso momento in cui la Commissione è chiamata ad affrontare sfide storiche e ha bisogno di poter contare sul pieno sostegno dell’opinione pubblica europea.

Come, in un contesto di negoziati sul bilancio particolarmente difficili, nel pieno di una crisi sanitaria con conseguenze economiche senza precedenti…, la Commissione può ignorare ogni regola di prudenza suscitando nuovamente le polemiche sistematicamente provocate in passato dall’utilizzo dell’articolo 50?

Polemiche a maggior ragione prevedibili nel caso di specie facendo così il gioco degli avversari del progetto europeo, della nostra istituzione e della nostra funzione pubblica?

Per quanto mi riguarda, non posso che far mia la domanda posta all’epoca dai nostri colleghi del sindacato della FFPE nella loro comunicazione di cui sopra e chiedere a mia volta:” “Quale è l’esempio che in questa occasione l’Istituzione offre al personale nel suo complesso e in particolare quelli inquadrati nei livelli inferiori”.

Giova a tal proposito ricordare che la nostra amministrazione non cessa di invocare vincoli di bilancio per respingere le nostre richieste volte ad aumentare le possibilità di avanzamento per i nostri colleghi Agenti contrattuali, che devono talvolta attendere quasi un decennio prima di poterne beneficiare, laddove si tratta per ciascun collega del beneficio di qualche decina di euro!

La Commissione ha certamente solidi argomenti da presentare per rispondere ai nostri quesiti e dissipare i nostri timori.

Li attendiamo con impazienza anche per essere in grado di fornire una risposta ai tantissimi colleghi che ci hanno già manifestato il loro sconcerto.

Cristiano Sebastiani,

Presidente

CC.

U. von der Leyen, Presidente della Commissione europea

G. Ingestadt, Direttore Generale DG HR

V. Itala, Direttore Generale OLAF

Sig. G Koopman, Direttore Generale DG BUDG

G. Kessler, DG BUDG

Il Personale

1.Articolo 50

Qualsiasi membro del personale di inquadramento superiore ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, può vedersi revocare tale posto nell’interesse del servizio con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina.

Tale ritiro dall’impiego non ha il carattere di un provvedimento disciplinare.

Il funzionario in tal modo privato del suo posto e che non è assegnato ad un altro impiego corrispondente al suo grado, beneficia di un’indennità calcolata alle condizioni fissate all’allegato IV.

2.Allegato IV

Il funzionario cui si applica gli artt. 41 e 50 dello Statuto ha diritto:

a) per tre mesi ad un’indennità mensile pari allo stipendio base;

b) per un periodo determinato, in base alla sua età e alla durata della sua anzianità di servizio, servizi, sulla base della tabella di cui al paragrafo 3, a un’indennità mensile pari:

All’85 % del suo stipendio base dal 4º al 6º mese,

Al 70 % del suo stipendio base nel corso dei cinque anni successivi,

Al 60 % del suo stipendio base oltre.

Il beneficio dell’indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l’età di 66 anni.

Quando il funzionario è entrato in godimento della pensione a carico del regime pensionistico previsto dallo Statuto, esso è equiparato ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 72 dello Statuto al funzionario rimasto in servizio fino all’età di 66 anni.

3.Sulla base delle informazioni pubbliche disponibili ( leggi), il sig. Kessler sarebbe stato pensionato d’ufficio il 30 giugno 2021, ultimo giorno del mese nel corso del quale ha compiuto l’età di 65 anni.